Contratto di servizio vs contratto di vendita: differenze pratiche e clausole diverse
Non tutti i contratti in cui paghi qualcosa sono uguali. Il contratto di vendita trasferisce la proprietà di un bene; il contratto di servizio (o d'appalto, o di prestazione d'opera) regola l'esecuzione di un'attività. Sembrano distinzioni accademiche, ma hanno conseguenze concrete su garanzie, rischio, risoluzione e responsabilità. Capire in quale tipo rientra il tuo contratto è il primo passo per valutarne le clausole.
La distinzione principale: dare vs. fare
La vendita è un contratto di "dare": il venditore si obbliga a trasferire la proprietà di un bene, il compratore a pagare il prezzo. Il contratto di servizio è un contratto di "fare": il prestatore si obbliga a compiere un'attività. I contratti misti — che includono sia la fornitura di beni che l'erogazione di servizi — sono frequenti (es. installazione di impianti, sviluppo software con consegna del codice, catering). Per questi, la disciplina applicabile dipende da quale elemento prevale, secondo il criterio della prevalenza economica.
Garanzie: diverse nella vendita e nel servizio
Nel contratto di vendita, il venditore garantisce che il bene sia privo di vizi (garanzia legale di 2 anni per i consumatori, 1 anno per il B2B salvo accordo diverso). Nel contratto di servizio, la garanzia riguarda la corretta esecuzione dell'opera: l'appaltatore risponde per difetti dell'opera per 2 anni dalla consegna (termine di decadenza per denunciare il vizio: 60 giorni dalla scoperta). Nei contratti di prestazione intellettuale (consulenza, design, legale) non si garantisce un risultato ma la corretta esecuzione dell'attività professionale.
Trasferimento del rischio: quando il problema diventa tuo
Nella vendita, il rischio (perdita o deterioramento del bene) passa al compratore nel momento in cui il bene viene consegnato. Nel contratto di appalto, il rischio rimane in capo all'appaltatore fino alla consegna e al collaudo dell'opera. Nei contratti di servizio continuativi (abbonamenti, manutenzione), il rischio di non poter erogare il servizio è in capo al prestatore. Queste regole di default possono essere derogate contrattualmente — verifica sempre chi porta il rischio e in quale momento.
Risoluzione per inadempimento: regole diverse
Nei contratti di vendita, la risoluzione per inadempimento segue le regole generali del Codice civile. Nei contratti di appalto, l'art. 1662 c.c. prevede che il committente possa verificare l'andamento dei lavori durante l'esecuzione e, se l'opera è iniziata male, fissare un termine per rimediare. Nei contratti di servizio professionale, il committente può recedere liberamente (pagando il lavoro già fatto) — il che non è possibile nella vendita dove il compratore non può "non volere più" il bene già consegnato.
← Freelance e consulenza con FirmaTranquilla
Leggi anche: Ordine di acquisto e condizioni generali di vendita | Recesso unilaterale nei contratti