Il contratto di affitto a canone libero, noto come "4+4", ha una durata minima di 4 anni con rinnovo automatico per altri 4. Sia il proprietario che l'inquilino possono non rinnovarlo, ma con regole diverse e tempi da rispettare. Sbagliare i tempi della disdetta può significare restare vincolati per altri 4 anni o perdere il diritto a liberare l'appartamento quando si vuole.
Disdetta dell'inquilino: quando e come
L'inquilino può disdettare il contratto in qualsiasi momento con un preavviso minimo di 6 mesi, comunicato tramite lettera raccomandata A/R o PEC. Non deve motivare la disdetta. Se vuole non rinnovare alla prima scadenza (dopo 4 anni), deve inviare la disdetta almeno 6 mesi prima della scadenza. Se non lo fa, il contratto si rinnova automaticamente per altri 4 anni. L'inquilino può anche recedere anticipatamente per "gravi motivi" con 6 mesi di preavviso — ma in questo caso deve dimostrare la sussistenza di motivi seri e imprevedibili che rendono eccessivamente gravosa la continuazione del rapporto.
Disdetta del proprietario: regole più restrittive
Il proprietario non può disdettare liberamente come l'inquilino. Alla prima scadenza (dopo 4 anni) può non rinnovare solo per motivi previsti dalla legge 431/1998: necessità dell'immobile per sé o per familiari di primo grado, intenzione di vendere l'immobile, intenzione di ristrutturarlo integralmente, o se il conduttore ha un altro immobile idoneo nella stessa città. Se il proprietario adduce uno di questi motivi ma poi non lo attua (non ci va ad abitare, non vende), l'inquilino ha diritto al risarcimento dei danni.
Alla seconda scadenza
Alla seconda scadenza (dopo 8 anni totali), sia il proprietario che l'inquilino possono disdettare senza necessità di motivazione, con preavviso di 6 mesi. Se nessuno dei due invia la disdetta in tempo, il contratto si rinnova per altri 4 anni.
Forma della disdetta
La disdetta deve essere in forma scritta. La raccomandata A/R è la forma più comune e sicura perché lascia traccia della data di ricezione. La PEC vale come raccomandata se il destinatario ha la PEC. L'email ordinaria non è sufficiente. Conserva sempre la ricevuta di ritorno: è la prova che il preavviso è stato rispettato.
Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale.
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