Ricevere una bolletta con un conguaglio di centinaia di euro è una delle sorprese più spiacevoli che un cliente energetico possa vivere. Eppure è una situazione comune e, spesso, evitabile.
Cos'è un conguaglio
Un conguaglio è la differenza tra quanto hai effettivamente consumato e quanto hai pagato nelle bollette precedenti basate su consumi stimati. I fornitori spesso emettono bollette su "consumi presunti" — stime basate sui consumi storici — e poi conguagliano periodicamente con i consumi reali rilevati dal contatore.
Perché può essere molto elevato
Il conguaglio diventa problematico quando:
- Le stime erano molto lontane dai consumi reali (es. hai avuto un anno con consumi molto più alti)
- Il contatore non veniva letto da molto tempo
- Hai cambiato fornitore o ti sei trasferito e la lettura finale era molto diversa da quella stimata
- Ci sono stati errori di fatturazione precedenti
I limiti di legge sul conguaglio
L'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) prevede regole specifiche sui conguagli. In particolare, per i clienti domestici in tutela, esistono limiti alla possibilità di addebitare consumi non fatturati oltre un certo periodo (prescrizione biennale per alcuni tipi di conguaglio).
Per i contratti di mercato libero, le condizioni dipendono dal contratto — ma le norme ARERA si applicano comunque come standard minimo.
Come evitare sorprese
- Comunica le letture reali del contatore al fornitore con regolarità
- Se ricevi bollette a stima per diversi mesi consecutivi, richiedi una lettura reale
- Verifica che le letture inserite nelle bollette siano effettive o stimate (di solito indicato con "E" per stimato, "A" per autolettura)
- Conserva fotografie periodiche del contatore con data
Come contestare un conguaglio
Se ricevi un conguaglio che ritieni errato o sproporzionato:
- Chiedi al fornitore un riepilogo dettagliato dei consumi e delle letture
- Verifica la data della prima fattura non pagata (per valutare la prescrizione)
- Se non ottieni risposta, puoi presentare un reclamo all'ARERA o ricorrere al Servizio Conciliazione di ARERA